Dalle informazioni dipende la nostra sicurezza!
Claudia chiede:
È arrivata presso il nostro studio la richiesta di una nostra cliente che, per adempiere alla normativa sulla privacy, sostiene che il commercialista sia il responsabile del trattamento dei dati. E’ così?
Risponde Luigi Duraccio:
Il commercialista, come qualsiasi altro professionista o azienda, è responsabile del trattamento dei dati che raccoglie dai suoi clienti per effettuare le prestazioni richieste.
In realtà, non mi pare che in questo caso ci siano grossi cambiamenti tra il GDPR e la normativa precedente.
Quindi, per la domanda fatta, la cliente ha ragione: lo studio è responsabile del trattamento dati, di conseguenza deve mettere in pratica le policy adeguate, ad esempio in materia di informativa sul modo in cui vengono trattati i dati.
Ricordo, per inciso, che è obbligatorio per la cliente dello studio, avere il consenso, espresso in modo chiaro e consapevole, nel caso in cui i dati vengono ceduti a terzi, avvertire nella informativa sul modo in cui vendono trattati, archiviati e protetti i dati. E' inoltre obbligatorio, per lo studio, avvertire immediatamente il cliente nel caso in cui si verifichino fughe di dati (ad esempio, per errori o guasti informatici). In quest’ultimo caso, bisogna anche avvertire il Garante della Privacy.
Può essere utile consultare un utile documento di consultazione per conoscere con precisione tutti i dati relativi a nuovi obblighi e prassi consigliate per i commerciasti è rappresentato dalla Guida messa a punto dal Consiglio nazionale (Cndcec).
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Responsabile Redazione: Luigi Duraccio
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