Perchè la PEC deve essere conservata!

La PEC non è una semplice raccomandata!

Certamente la PEC ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno, ma come si dà prova dell’avvenuta notifica ai sensi della L. 53/94?

Breve quadro di riferimento normativo. 

La PEC è un documento informatico ovvero la rappresentazione informatica di dati, atti e fatti giuridicamente rilevanti, ed in quanto tale deve essere obbligatoriamente conservato , così come espressamente previsto dal DMEF 17 giugno 2014 e il DPCM 3 novembre 2013.

Basterebbe conservare semplicemente la Ricevuta di Consegna. Infatti una Ricevuta di Consegna di una PEC contiene tutti gli elementi atti a garantirne la conservazione nel tempo, ovvero il messaggio inviato, la ricevuta e il file daticert.xml che contiene al suo interno tutte le informazioni necessarie (identificato id del messaggio PEC, la consegna e chi ha inviato la PEC).

Diventa dunque fondamentale archiviare e conservare a norme la PEC, anche perchè non meno importante è quanto disposto dall'articolo 2214 del Codice civile che prevede l'obbligo, per l'imprenditore, di «conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite». Questa disposizione non si applica ai piccoli imprenditori. L'articolo 2220 del Codice Civile prescrive la conservazione per dieci anni delle lettere e dei telegrammi ricevuti, nonché delle copie delle lettere e dei telegrammi spediti. In via interpretativa, queste regole si possono estendere alle e-mail.

La Posta Elettronica Certificata ha il medesimo valore legale della raccomandata con ricevuta di ritorno (DPR 11 febbraio 2005 n.68) con attestazione dell'orario esatto di spedizione. In tal modo si garantisce , in caso di contenzioso, l'opponibilità a terzi del messaggio.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, con sentenza del 19/05/2015, pubblicata il 7 ottobre 2015, ha dichiarato l'inesistenza di una notifica effettuata tramite PEC ai sensi della L. n. 53 del 1994, non avendo fornito, il ricorrente, la prova dell'avvenuta notifica nei modi e nelle forme previste dalla vigente normativa: il mittente ha quindi l’onere di esibire l’accettazione e la consegna per darne effettiva prova al Giudice competente a dirimere una controversia.

Ecco perché la PEC ha lo stesso valore legale di una raccomandata con ricevuta di ritorno e deve essere conservata a norma.

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